Intelligenza artificiale e diritto d’autore
AI e diritto di autore : una interessante nota
Ai sistemi di intelligenza artificiale (Ai) generativa va insegnato come comprendere le richieste degli utenti, fornire risposte e prendere decisioni. Lo sviluppo e il miglioramento degli algoritmi dipende infatti dalla quantità e dalla tipologia di dati che raccolgono ed elaborano per “imparare”. I sistemi di Ai hanno cioè bisogno di “allenarsi” e per farlo devono continuamente acquisire ed elaborare una enorme mole di dati/contenuti che vengono per la maggior parte acquisiti dal web.
Ma la disponibilità di un contenuto su Internet non vuol dire che questo possa essere liberamente utilizzato, soprattutto se è oggetto di diritti di esclusiva come, ad esempio, le opere tutelate dal diritto d’autore (libri, canzoni, fotografie, immagini di opere dell’arte figurativa, eccetera).
La raccolta di dati avviene attraverso il cosiddetto web scraping, ovvero un processo attraverso il quale una applicazione consulta simultaneamente un numero elevato di fonti online, estraendo le informazioni con l’obiettivo poi di classificarle in base alle loro caratteristiche, suddividerle per categorie e archiviarle all’interno di un database.
L’attività è considerata lecita a patto che vengano rispettate due condizioni:
– l’attività di interrogazione deve avere ad oggetto dati pubblici;
– non devono essere violati diritti di proprietà industriale ed intellettuale di soggetti terzi.
Tali diritti di privativa possono riguardare sia il singolo dato/contenuto, tutelato di per sé quale opera del diritto d’autore, sia la fonte da cui i dati vengono estratti qualora quest’ultima consista in una banca dati protetta dalla cosiddetta tutela sui generis prevista dalla legge sul diritto d’autore (si veda l’articolo a fianco).
Sotto un profilo tecnico, la sola acquisizione di un contenuto tutelato dal diritto d’autore per il training dell’Ai, implica la riproduzione (seppur temporanea) del contenuto stesso.
Anche in mancanza di specifiche decisioni dei tribunali italiani, si deve comunque ritenere che l’utilizzo di contenuti tutelati dal diritto d’autore per “allenare” i sistemi di Ai possa costituire di per sé un atto di riproduzione di cui all’articolo 13 legge diritto d’autore, per la cui esecuzione è necessario il consenso del titolare dei diritti. Tali contestazioni prescindono dal fatto che l’output dei sistemi di Ai (ovvero il “risultato” generato in risposta alle richieste dell’utente) sia identico e/o simile a lavori precedentemente esistenti di artisti o creativi, da cui il sistema di Ai ha attinto per la creazione di un nuovo risultato.
Non appare possibile, d’altra parte, far rientrare l’attività dei sistemi di Ai nell’eccezione dell’articolo 68-bis della legge sul diritto d’autore, introdotto dal Dlgs 68/2003 (che ha attuato la Direttiva 2001/29/Ce). Tale previsione, che recepisce l’articolo 5, paragrafo 1 della Direttiva recita: «Sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all’unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali».