Class…. cosa? Class Action!
La nuova class action europea
Il D.Lgs. 10-3-2023, n. 28 di attuazione della direttiva (UE) 2020/1828, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori ha abrogato la direttiva 2009/22/CE e ha introdotto alla parte V del Codice del consumo il nuovo titolo II.1 (artt. 140ter-140quterdecies) le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023.
L’azione rappresentativa, di cui al D.Lgs. 28/2023, può essere transfrontaliera e nazionale.
L’ azione transfrontaliera permette alle associazioni di altri Stati Ue di promuovere class action in Italia e alle organizzazioni di consumatori italiane di fare altrettanto nei Paesi Ue, anche insieme a enti di altri Stati membri.
L’azione nazionale si sovrappone alla «disciplina generale» già presente nel nostro ordinamento, prevedendo un doppio binario di tutela collettiva per i ricorsi «domestici».
Il decreto introduce l’istituto dell’azione rappresentativa a tutela degli interessi collettivi dei consumatori nel caso di violazioni di norme dell’Unione europea, che si affianca a quella prevista dal codice di procedura civile, tanto che l’art. 140ter del Codice del consumo, al fine di coordinare le due azioni, dispone che, nel caso di condotta lesive di interessi collettivi dei consumatori in una delle materie elencate nell’allegato del Codice del consumo, gli enti legittimati non possono agire con l’azione di classe prevista dal codice di procedura civile, ma soltanto con quella di cui si discute.
Restano fermi i rimedi contrattuali ed extracontrattuali comunque previsti a favore dei singoli consumatori.
L’azione è esperibile solo dagli enti legittimati, le associazioni di consumatori e utenti iscritte in un apposito elenco pubblico nonché enti pubblici cui la legittimazione sia espressamente conferita dagli Stati membri, che dovranno essere in possesso di determinati requisiti.
La differenza principale rispetto all’azione di classe disciplinata dal codice di procedura civile consiste nel fatto che l’ambito oggettivo di applicazione della nuova normativa è circoscritto alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori per le sole violazioni di «specifiche disposizioni contenute nei regolamenti dell’Unione europea e negli atti di recepimento delle direttive in materia».